Statuto

13 Marzo, 2017 | Milano, MI
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ART. 1
Denominazione e sede

E’ costituita, nel rispetto dell’art. 36 e sgg. del Codice Civile l’associazione denominata:

“SHARE – Software House Assicuratve in Rete”

con sede presso il Presidente pro tempore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo dì comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
Finalità

1.L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

2.Le finalità che si propone sono in particolare:

  • diffondere la cultura informatica e tecnologica tra gli operatori del settore assicurativo;
  • stimolare la diffusione di software e tecnologie;
  • definire standard di mercato ai sensi dell’art. 22 della Legge 221/2012, in particolare per lo scambio dei dati tra Compagnie ed Intermediari, ed intermediari stessi;
  • promuovere gli interessi imprenditoriali dei Soci;
  • porsi come punto di riferimento per Istituzioni, Imprese di Assicurazione ed Intermediari per tutte le questioni relative alla tecnologia applicata al settore assicurativo

3.Per il raggiungimento dei suoi scopi intende promuovere varie attività, in particolare:

 

  • attività istituzionali: rapporti con Authority di settore, associazioni di imprese e di intermediari;
  • attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari;
  • attività di formazione: corsi di aggiornamento.
ART. 3
Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 4
Soci

Sono ammesse all’Associazione tutte le aziende, iscritte in camera di commercio, che producono software per il settore assicurativo, che ne condividono le finalità, che non abbiano come business principale l’intermediazione assicurativa, che accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Le società aderenti si impegnano a rendere compatibili i propri prodotti software gestionali destinati al mercato assicurativo con lo standard SSF (Share Standard Format), entro 8 mesi dall’acquisizione della qualifica di socio. Tali software dovranno consentire sia l’import che l’export di informazioni in tale formato, garantendone altresì l’allineamento alle successive evoluzioni di tale standard.

1.L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, che ne darà pronta comunicazione a tutti i soci, i quali avranno a disposizione 15 giorni per comunicare per iscritto le motivazioni dell’eventuale diniego. Se il numero dei soci che hanno comunicato tale dinieghi non superi la maggioranza degli stessi, il richiedente assumerà la qualifica di socio.
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

2.I soci saranno classificati in due distinte categorie:

Soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione, sono indicati come tali nell’atto costitutivo dell’Associazione e ne sono membri permanenti, senza per questo essere immuni da un’eventuale delibera di espulsione da parte del Consiglio Direttivo riunito in Assemblea straordinaria, secondo le modalità di cui sotto.

Soci ordinari: tutti gli altri che subentrano successivamente, la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

3.L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso

4.L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 5
Sostenitori

Sostenitori: Sono sostenitori coloro che effettuano donazioni a favore dell’associazione.
Sono altresì sostenitori anche coloro i quali aderiscono a determinate iniziative, tipo sostegno all’ introduzione di standard di mercato, che contribuiranno nelle entità e nelle modalità che verranno di volta in volta stabilite dal consiglio direttivo e persone fisiche che collaborino volontariamente e gratuitamente, alle attività dell’Associazione.

Membri onorari o benemeriti: sono coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all’interno dell’associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all’associazione.

ART. 6
Diritti e doveri dei soci

1.I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2.Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e, qualità l’associazione gli richieda l’esecuzione di una specifica attività, di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività suddetta.

3.I  soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto, il codice etico e gli eventuali regolamenti interni.

 4.I delegati dai soci svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 7
Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2.Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, dal codice etico e dagli eventuali regolamenti interni, può essere escluso dall’Associazione.

3.L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni del socio interessato.

4.E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

5.La qualifica di socio può venir meno anche in caso di perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione.

ART. 8
Organi sociali
  1. Gli organi dell’associazione sono: 
  • Assemblea dei soci,
  • Consiglio Direttivo,
  • Presidente,
  • Revisori dei conti (se nominati dall’Assemblea).

1.Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

 

ART. 9
Assemblea

1.L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

2.E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso a mezzo di posta elettronica (e-mail) ai soci da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.

3.L’Assemblea è inoltre convocata su richiesta indirizzata al Presidente di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4.L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10
Compiti dell'Assemblea
  1. L’assemblea deve:
  • approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
  • fissare l’importo della quota sociale annuale;
  • deliberare su tutti gli argomenti che il consiglio direttivo riterrà utile sottoporre alla sua approvazione;
  • approvare gli eventuali regolamenti interni;
  • deliberare in quanto disposto all’art. 7;
  • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto.
ART. 11
Validità Assemblee

1.Le riunioni dell’assemblea dei soci saranno tenute nel luogo stabilito dal Consiglio Direttivo.
In alternativa l’assemblea dei soci potrà validamente tenersi senza riunirsi, con l’utilizzo di mezzi elettronici ed informatici quali ad esempio la video conferenza purché, ciò consenta a tutti i soci aventi diritto di partecipare alla discussione e di deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

2.L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

3.Ogni socio può rappresentare una sola delega.

4.Le  deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, tranne quanto disposto all’art. 7, sono espresse con voto palese. Su determinati argomenti, l’assemblea può deliberare di esprimere la sua volontà con voto segreto.

5.L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 12
Verbalizzazione

1.Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

2.Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trame copia.

ART. 13
Consiglio direttivo

1.Il consiglio direttivo è composto da 7 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.

2.Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate mediante avviso a mezzo di posta elettronica (e-mail) almeno sette giorni prima. Sono comunque valide le riunioni con la presenza totalitaria dei componenti del consiglio direttivo anche in assenza di convocazione.

3.Il luogo delle riunioni del consiglio direttivo viene stabilito nell’avviso di convocazione; in alternativa il consiglio direttivo potrà validamente tenersi senza riunirsi, con l’utilizzo di mezzi elettronici ed informatici di discussione contemporanea quali ad esempio “videoconferenza” a mezzo della rete “Internet” o “Intranet” od altri strumenti equivalenti.

4.Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

5.Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; in applicazione dello scopo sociale ed in armonia con le finalità dell’associazione, elabora le strategie da attuare e si attiva per perseguirle. Redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

6.Il consiglio direttivo dura in carica per 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili e sono eletti con due votazioni distinte; una per il Presidente e una per i Consiglieri; designa un Segretario, un Tesoriere e assegna specifici incarichi, in base alle necessità operative dell’Associazione ai restanti Consiglieri. Uno dei membri del Consiglio è designato dal Presidente a ricoprire la carica di Vice Presidente. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare su invito informale dei suoi membri tutti i soci che ricoprono incarichi specifici, ricevuti per delibera del Consiglio Direttivo stesso; in tal caso il loro voto ha carattere consultivo. Le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere non sono cumulabili.

7.Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

ART. 14
Presidente

1.Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

2.In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo indicato dallo stesso. In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede entro un termine di 60 giorni ad eleggere un nuovo Presidente che resterà in carica per il periodo residuo del mandato.

ART. 15
Revisori dei conti

1.Ai revisori dei conti, ove previsti, spetta, nelle forme e nei limiti d’uso il controllo sulla gestione amministrativa dell’associazione.

2.Essi devono redigere la loro relazione all’Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo.

3.I revisori dei conti, ove previsti e se nominati dall’Assemblea, sono in numero di due e durano in carica un anno. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’associazione avendo riguardo alla loro competenza.

ART. 16
Risorse economiche

1.Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote e contributi degli associati;
  • contributi di privati;
  • eredità, donazioni e legati;
  • altre entrate compatibili con la normativa in materia.

2.L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

3.L’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 17
Rendiconto economico-finanziario

1.Il rendiconto economico-patrimoniale dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

2.Il rendiconto economico-patrimoniale è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3.Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 18
Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1.L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.

2.L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19
Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto possono essere disposte con gli eventuali regolamenti interni del Consiglio Direttivo.

ART. 20
Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

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