Evento Share Cyber Security

Poche settimane ci separano dall’entrata in vigore delle corpose modifiche sulla regolamentazione IVASS, in particolare ai regolamenti 38, 40 e 41, e dall’entrata in vigore del nuovo regolamento 45.

Il tutto nasce dai documenti di consultazione pubblicati dall’ente nel 2019 ed a cui anche i principali player del settore hanno contribuito inviando i loro commenti. Anche SHARE ha partecipato con le proprie osservazioni e suggerimenti, alcuni dei quali sono stati accolti, contribuendo così alla redazione del testo finale.

Queste modifiche regolamentari avranno significativi impatti sia nei confronti delle imprese assicuratrici che degli intermediari. Finora sono passate quasi inosservate al mercato, probabilmente anche per via dell’attuale complicata situazione sanitaria che ha posto sotto i riflettori altre problematiche.

Per quello che riguarda le compagnie, gli impatti più importanti si concentreranno sull’implementazione delle norme attuative del POG (Governo e Controllo dei Prodotti Assicurativi). Esso definisce i nuovi processi di approvazione dei prodotti, compresa la definizione dei target market e le procedure per garantire la collocazione dei prodotti coerentemente con essi.

Saranno però gli intermediari, o “distributori” come le nuove normative li definiscono, che subiranno un maggior cambiamento dai nuovi obblighi. Senza soffermarci in un’analisi dettagliata, ricordiamo in breve i quattro aspetti che avranno un impatto più significativo nella loro operatività anche quotidiana:

Il primo è l’obbligo di astensione dalla vendita di un prodotto quando il distributore non può garantire la rispondenza alle richieste e alle necessità del contraente, nemmeno se è il cliente a non poter o voler fornire queste informazioni. Tale coerenza dovrà essere anche dichiarata per iscritto dal distributore.

Il secondo è il già previsto obbligo di conservazione per un periodo minimo di 5 anni dei contratti e di tutta la documentazione relativa, esteso ora anche alle comunicazioni elettroniche, per esempio le e-mail. Questo vale per tutti i contratti a distanza, una modalità sempre più frequentemente adottata a causa delle restrizioni in atto, e che rimarrà sempre più comune anche una volta superata la contingente emergenza. Addirittura, per i prodotti IBIPs vanno conservate anche le comunicazioni che non portano alla conclusione del contratto.

Il terzo è che è compito anche del distributore garantire la rispondenza tra cliente e target market, aspetto che richiederà l’adozione di strumenti specifici che consentano di effettuare in automatico questa attività.

L’ultimo infine tocca gli oneri documentali, per i quali ora si prevede la formalizzazione degli accordi di collaborazione orizzontale e comunicazione alle mandanti, che richiederanno la generazione di nuova documentazione specifica. Vengono altresì introdotte variazioni alla documentazione precontrattuale, da aggiornarsi periodicamente in modo obbligatorio.

Il gruppo di lavoro di SHARE ha già da mesi analizzato ed approfondito queste variazioni normative, condividendone i risultati con i propri soci. Questa invece è la fase in cui le singole software house lavorano per modificare i loro sistemi al fine di supportare al meglio i propri clienti nell’adeguamento.

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